Comuni Italiani Art. 35 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi

Statuto Comune di Messina

Titolo III - Partecipazione Popolare
Capo V - Difensore Civico
Art. 35 - Difensore Civico
1. Il difensore civico interviene, d'ufficio o su istanza, a tutela dei cittadini, singoli o associati, che temano di subire o abbiano subito la lesione di diritti. I suoi interventi sono altresì finalizzati a promuovere tramite gli organismi istituzionali la rimozione dei fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che ostacolano o limitano l'esercizio dei diritti di cittadini.

2. Il difensore civico è eletto tra i cittadini dotati di qualificata esperienza giuridica-amministrativa, in possesso del titolo di laurea, i quali per preparazione professionale ed esperienza acquisita nel campo della tutela dei diritti, diano garanzia di indipendenza e di correttezza.

3. La tutela si esplica nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da organi ed uffici comunali, dei consigli circoscrizionali, degli enti ed organismi dipendenti o controllati dal Comune, delle società a partecipazione comunale, dei concessionari di pubblici servizi.

4. A tutela dei diritti dei cittadini il difensore civico puù intervenire presso l'amministrazione comunale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine il difensore civico puù convocare tramite il segretario generale i responsabili dei servizi per chiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Acquisite tutte le informazioni utili, il difensore, in caso di ritardo, invita gli organi competenti a provvedere sollecitamente e segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni e le carenze riscontrate; può richiedere agli organi competenti l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti. Gli organi competenti sono tenuti ad esercitare tale azione entro i termini stabiliti a valutare la richiesta e a dare notizie al difensore civico, entro i termini stabiliti dal regolamento, delle decisioni adottate.

5. Se l'esigenza dell'iniziativa si manifesta in relazione allo svolgimento di un servizio, al compimento di un'operazione o comunque all'osservanza di un determinato comportamento, positivo o negativo, il difensore civico, oltre che sollecitare l'organo o l'ufficio competente ad attivarsi celermente, si adopera per rimuovere le cause di disorganizzazione o di disfunzione da cui dipende la mancata soddisfazione delle esigenze del cittadino, promuovendo presso gli organi competenti eventualmente anche i necessari interventi sostitutivi.

6. Per lo svolgimento dei suoi compiti il consigli comunale mette a disposizione del difensore civico una struttura organizzativa con personale e idonee risorse finanziarie e logistiche adeguate. La spesa relativa al funzionamento di tale ufficio deve essere inserita nel bilancio comunale.

7. Il difensore civico puù coordinare la propria attività con quella di altri difensori civici, ed in particolare con quella del difensore civico della Provincia regionale di Messina, anche attraverso l'utilizzo di strutture comuni, sulla base di apposite convenzioni, pure allo scopo di costituire un osservatorio per la trasparenza dei poteri locali dell'area messinese.

 
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