Comuni Italiani Art. 53 - Pubblicità e Validità delle Sedute. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi

Statuto Comune di Messina

Titolo IV - Organi del Comune di Messina
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 53 - Pubblicità e Validità delle Sedute
1. Le sedute del consiglio sono pubblicate, salvi i casi previsti dallo statuto e dal regolamento ai fini della pubblicità dei lavori del consiglio, oltre al processo verbale, vengono redatti e resi pubblici il resoconto sommario e il resoconto integrale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento consiliare disciplina le altre forme di pubblicità dei lavori sia del consiglio che delle commissioni, determinando in particolare i limiti e le modalità per l'uso dei mezzi di ripresa audiovisiva.

3. Qualora la seduta non possa dar luogo per mancanza del numero legale ne è esteso verbale nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti.

4. Non concorrono a determinare la validità della seduta:
a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi e ad allontanarsi;
b) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione;
c) il sindaco e gli assessori eletti a norma della legge regionale 26 agosto 1992, n° 7.

 
Altri Articoli:
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Art. 52 - Sessioni Ordinarie
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