Comuni Italiani Art. 63 - Funzioni. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi

Statuto Comune di Messina

Titolo IV - Organi del Comune di Messina
Capo III - Il Sindaco
Art. 63 - Funzioni
1. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

2. Il sindaco esercita tutte le competenze non attribuite agli organi di governo, al segretario generale e ai dirigenti.

3. Il sindaco, quale autorità sanitaria del Comune, definisce le linee di indirizzo per l'organizzazione dell'attività di prevenzione, anche ecologica ed ambientale e per la tutela della salute pubblica; contribuisce alla definizione dei piani programmatici sanitari; verifica, anche mediante ispezioni e controlli, l'andamento generale dell'attività sanitaria; partecipa al piano sanitario regionale mediante la presentazione di progetti obiettivo; provvede al coordinamento funzionale ed operativo dei servizi sanitari e di quelli socio-assistenziali; adotta i provvedimenti a tutela della salute pubblica.

 
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