1. Le nomine del sindaco di rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni devono rispondere a criteri di competenza e specializzazione. I candidati debbono offrire garanzie di serietà, professionalità e correttezza. Nel caso di rinnovo, se ammesso, delle nomine, debbono previamente valutarsi i risultati raggiunti. 2. Il sindaco deve, con apposito regolamento, determinare i casi in cui la lista dei nominandi deve essere completata con le indicazioni provenienti da consiglieri comunali, ordini professionali, associazioni sindacali o di categorie, altre associazion, ovvero, sui criteri di scelta, deve essere sentito il parere di tali soggetti. Il regolamento determina, inoltre, i casi in cui i nominandi vengono scelti fra gli iscritti in appositi albi ed elenchi. 3. Il sindaco può, per gravi violazioni di legge o per documentata inefficienza, con provvedimento motivato, revocare i rappresentanti del Comune di cui ai precedenti commi, riferendone immediatamente al consiglio. 4. I rappresentanti del Comune decadono dalla carica in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del sindaco che li ha nominati. |