Comuni Italiani Art. 87 - Organizzazione del Personale. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi

Statuto Comune di Messina

Titolo V - Ordinamento degli Uffici e del Personale
Capo III - Il Personale
Art. 87 - Organizzazione del Personale
1. L'organizzazione del personale comunale è disciplinata da apposito regolamento, ispirato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ogni assunzione di personale, a tempo determinato o indeterminato, deve avvenire per pubblico concorso, salve le eccezioni stabilite dalla legge;
b) le commissioni giudicatrici sono nominate secondo la procedure prevista dalla vigente normativa regionale;
c) per la realizzazione di progetti-obiettivi potranno istituire strutture temporanee sia accorpoando o coordinando uffici esistenti, sia creando organismi del tutto nuovi, fatte salve le norme relative all'eventuale modificazione della pianta organica;
d) i provvedimenti relativi al personale assegnato agli organismi di decentramento sono adottati su parere o su proposta del consiglio circoscrizionale.
 
Altri Articoli:
Art. 88 - I Dirigenti
Art. 86 - Vice Segretario Generale
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