| 1. E' istituito l'ufficio di presidenza del consiglio. Esso č composto, nel rispetto dei diritti delle minoranze, dal presidente del consiglio e da due vice presidenti. 2. I vice presidenti sono eletti in unica votazione e con voto limitato ad uno. Il vice presidente che abbia ottenuto un maggior numero di voti esercita funzioni vicarie. 3. L'ufficio di presidenza: a) organizza l'attivitā del consiglio e coordina quella delle commissioni; b) provvede in ordine alle esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari; c) coadiuva il presidente nel garantire l'ordinato svolgimento dei lavori d'aula; d) decide sulle questioni di interpretazioni del regolamento interno; e) propone al consiglio le modifiche al regolamento interno; f) cura l'istituzione e l'organizzazione dell'ufficio studi e documentazione. 4. L'organizzazione e la dotazione organica della struttura amministrativa della quale si avvale l'ufficio di presidenza sono disciplinate dal regolamento. La struttura č posta alle dipendenze di un funzionario amministrativo. |