| 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. A tal fine il dirigente o il responsabile del procedimento, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 2. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal sindaco. 3. L'accordo di programma e la conferenza di servizi si svolgono con le modalità previste dalla legislazione vigente al tempo. |