Comuni Italiani Art. 23 - Funzioni. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi

Statuto Comune di Catania

Titolo II - Dell'Ordinamento
Capo III - Sindaco
Art. 23 - Funzioni
23.1 Il Sindaco coordina e promuove l'attività dei singoli assessori e, per un miglior espletamento delle sue attività, può avvalersi di consulenti esterni, nei limiti previsti dalla legge.

23.2 Quale capo dell'amministrazione:
a) è garante dell'attuazione e dell'osservanza delle leggi dello Stato, della Regione siciliana, dei regolamenti e del presente statuto;
b) ha la rappresentanza esterna del Comune;
c) assicura il costante collegamento del Comune con la Provincia, la Regione, lo Stato e l'Unione Europea, con tutte le altre istituzioni economiche, sociali, culturali e professionali, adottando ogni iniziativa idonea allo sviluppo della comunità;
d) può delegare ai singoli assessori determinate sue attribuzioni comprese la rappresentanza in giudizio dell'ente;
e) può delegare ai presidenti delle circoscrizioni funzioni di sua pertinenza, compresa la firma di atti specificamente indicati nella delega, anche per categoria;
f) può delegare la firma di atti di propria competenza specificamente indicati nella delega, anche per categoria, al segretario generale ed ai dirigenti di unità organizzative di massima dimensione;
g) provvede alle nomine attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto;
h) propone gli indirizzi generali dell'azione politica ed amministrative del Comune;
i) promuove e coordina l'attività degli organi di Governo e dell'amministrazione per l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune.
j) ha facoltà, ogni volta che lo ritenga opportuno e per la tutela degli interessi collettivi, di rivolgere messaggi al consiglio ed alla cittadinanza;
k) autorizza la presentazione in consiglio dei progetti e dei programmi elaborati dalla giunta e dai singoli assessori;
l) convoca, quando lo ritenga necessario, singolarmente o collegialmente, i presidenti delle circoscrizioni;
m) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni del Comune od a partecipazione comunale;
n) può sospendere l'esecuzione degli atti riservati alla competenza dei dirigenti e degli organi delle circoscrizioni, promuovendo iniziative per un riesame degli stessi;
o) conferisce gli incarichi di direzione di incarichi di aree funzionali, sentito il direttore generale, secondo le priorità dettate dall'esigenza di raggiungere gli obiettivi programmatici nel rispetto della legge e dell'apposito regolamento;
p) dispone la disposizione cautelare dei dipendenti, nei modi di legge:
q) infligge al personale le sanzioni più gravi della censura, sentito il segretario generale, ed ai dirigenti, sentita anche la giunta;
r) impartisce le direttive generali per l'esercizio coordinato delle funzioni e dei servizi;
s) rilascia i provvedimenti di consenso e di diniego previsti dalla legge e specificati nei regolamenti;
t) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi e nei modi previsti dalla legge;
u) opera per assicurare agli utenti la migliore fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico nelle varie fasce orarie ed in ogni periodo dell'anno; pertanto coordina il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonchè degli orari d'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. A tal fine il Sindaco promuove riunioni con i responsabili delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici nel territorio comunale, consulta le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici, dei dipendenti degli esercizi commerciali interessati al piano, nonchè le rappresentanze di categoria e le associazioni che abbiano per finalità la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
v) emette ordinanze per prescrivere alla cittadinanza adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni;
w) commina le sanzioni amministrative per la trasgressione dei regolamenti comunali;
x) provvede alla trasmissione al presidente del consiglio ed ai gruppi consiliari dei provvedimenti adottati dallo stesso.

 
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