Comuni Italiani Art. 27 - Norme Generali di Funzionamento. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi

Statuto Comune di Catania

Titolo II - Dell'Ordinamento
Capo IV - Giunta Comunale
Art. 27 - Norme Generali di Funzionamento
27.1 La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza in forma collegiale, con le modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto.

27.2 La giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
E' presieduta dal Sindaco od, in sua assenza, dal vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore più anziano per età.
Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno viene trasmessa ai capi dei gruppi consiliari e depositata presso la segreteria del Comune.

27.3 Le adunanze della giunta comunale non sono, di norma, pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario generale il quale è anche incaricato della redazione del verbale; per tale scopo egli può comunque designare un funzionario.

27.4 Il Sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune, ovvero esperti estranei all'amministrazione.
Possono essere altresì invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni, nonchè presidenti di consigli circoscrizionali rappresentanti di organizzazioni pubbliche e della società civile.

27.5 Per decisioni del Sindaco, ove a ciò non ostino particolari ragioni, la giunta può riunirsi in seduta pubblica.

27.6 Il segretario generale è tenuto a curare che copia dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta sia trasmessa, con cadenza almeno quindicinale, al presidente del consiglio comunale ed ai gruppi consiliari, e sia depositata presso la segreteria, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

 
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Art. 26 - Gli Assessori
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