Comuni Italiani Art. 32 - Scioglimento del Consiglio. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi

Statuto Comune di Catania

Titolo III - Decentramento
Art. 32 - Scioglimento del Consiglio
32.1 I consigli circoscrizionali sono sciolti:
a) per gravi e persistenti violazioni di leggi e dello statuto;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del presidente entro i termini stabiliti o per la persistente condizione di dimissioni del presidente, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione al consiglio;
c) quando si riscontrino gravi irregolaritą nella gestione dei servizi loro attribuiti o delegati o dalle risorse ad essi assegnate. Resta salva la possibilitą per il Sindaco di provvedere in via sostitutiva ad esercitare le funzioni attribuite al consiglio circoscrizionale in caso di mancato od irregolare esercizio delle stesse ed a seguito di diffida ad adempiere;

32.2 Fino all'elezione del presidente del nuovo consiglio le funzioni dei disciolti organi sono esercitate dal Sindaco o da un suo delegato.

32.3 L'ordinanza di scioglimento fissa la data in cui devono svolgersi le nuove elezioni da tenersi comunque entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento.

32.4 Non si procede all'elezione del nuovo consiglio quando manchi meno di un anno alla data di rinnovo ordinario del consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 33 - Risorse ed Uffici della Circoscrizione
Art. 31 - Organi delle Circoscrizioni
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