Comuni Italiani Art. 44 - Petizioni. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi

Statuto Comune di Catania

Titolo IV - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo I - Partecipazione nelle Forme Associative
Art. 44 - Petizioni
44.1 Almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale o cinquecento cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitarne l'intervento in questioni d'interesse generale.

44.2 Il regolamento sulla determinazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.

44.3 Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.

44.4 Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi.

44.5 In caso d'inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può chiedere al presidente del consiglio comunale l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio.

 
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