Comuni Italiani Art. 61 - Le Consulte. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi

Statuto Comune di Catania

Titolo IV - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo III - Difensore Civico e delle Consulte
Art. 61 - Le Consulte
61.1 Il consiglio comunale istituisce consulte dei cittadini, anche articolate per zone di decentamento, per ambiti e materie specifiche determinando i criteri per la loro composizione.

61.2 Le consulte sono nominate dal Sindaco e sono composte da membri designati dagli enti od organismi cittadini, dalle associazioni di cui all'art. 42 del presente statuto e dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori di competenza delle consulte stesse.
I membri delle consulte restano in carica quattro anni. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali.

61.3 Le consulte concorrono alla programmazione degli interventi relativi ai settori di loro competenza.

61.4 Il regolamento prevede le altre modalità di funzionamento delle consulte e ne definisce i rapporti con l'amministrazione.
La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.

 
Altri Articoli:
Art. 62 - Consulte Istituite
Art. 60 - Mezzi e Trattamento Economico
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