Comuni Italiani Art. 67 - Regolamenti dei Procedimenti Amministrativi e della Trasparenza. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi

Statuto Comune di Catania

Titolo IV - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo IV - Trasparenza del Procedimento Amministrativo
Art. 67 - Regolamenti dei Procedimenti Amministrativi e della Trasparenza
67.1 Il consiglio comunale determina con appositi regolamenti da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto:
a) per quali procedimenti il termine di trenta giorni può essere prorogato, sospeso od interrotto, e con quali modalità;
b) le modalità di partecipazione e d'intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati cui è stato comunicato l'avvio del procedimento nonchè dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o diffusi;
c) i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
d) le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere;
e) le modalità di pubblicità e d'informazione dei cittadini sui procedimenti e sui provvedimenti finali in accordo a quanto stabilito in questo statuto;
f) le modalità per il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori a professionisti esterni, nonchè per il conferimento di altri incarichi professionali, facendo valere, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 10/93, il criterio della limitazione del cumulo degli incarichi e quello della valorizzazione delle professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei professionisti incaricati, quali risultano da una valutazione fondata su dati obiettivi predeterminati e di tipo comparativo tra tutti gli aspiranti all'incarico;
g) le modalità di affidamento dei cottimi fiduciari, dando attuazione ai principi di pubblicità e rotazione sanciti dall'art. 42 della legge regionale n. 10/93;
h) le modalità per l'istituzione di un albo dei fornitori a cui fare ricorso per gli acquisti in economia secondo i su indicati criteri di pubblicità e rotazione;
i) le modalità d'espletamento delle gare a trattativa privata, per l'affidamento dei lavori pubblici o forniture, definendo procedure che garantiscano il massimo di partecipazione alle gare e la pubblicità in tutte le fasi del procedimento sempre nel rispetto delle norme nazionali, regionali e comunitarie.
 
Altri Articoli:
Art. 68 - L'Azione Popolare Sostitutiva
Art. 66 - Motivazione dei Provvedimenti e degli Accordi
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