Comuni Italiani Art. 70 - Il Diritto di Accesso agli Atti Amministrativi alle Strutture ed ai Servizi. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi

Statuto Comune di Catania

Titolo IV - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo V - Del Diritto d'Accesso e d'Informazione del Cittadino
Art. 70 - Il Diritto di Accesso agli Atti Amministrativi alle Strutture ed ai Servizi
70.1 Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati, ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

70.2 Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recepita dalla legge regionale n. 10/91. L'accesso ai documenti può inoltre essere temporaneamente escluso o differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi od imprese.

70.3 Il diritto di accesso si esercita, mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

70.4 Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti di segreteria.

70.5 Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, la giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

70.6 Il rifiuto, il differimento o la limitazione all'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento oppure in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma del presente articolo.
Il rifiuto va motivato.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.
L'istante ha comunque diritto a pretendere che il rifiuto venga motivato.

70.7 Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè l'azione prevista dall'art. 28, comma 6, della legge regionale n. 10/91.

70.8 Un'apposita unità organizzativa, alle dipendenze della segreteria generale, opera, con le modalità previste dal regolamento, per favorire l'esercizio dei diritti d'informazione e di accesso dei cittadini singoli ed associati, provvedendo anche alla raccolta ed alla trasmissione agli uffici competenti di eventuali reclami.

 
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