Comuni Italiani Art. 77 - Funzioni dei Dirigenti. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi

Statuto Comune di Catania

Titolo V - Degli Uffici e del Personale
Capo III - Dei Dirigenti e dell'Organizzazione degli Uffici
Art. 77 - Funzioni dei Dirigenti
77.1 I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi ai quali sono preposti secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento e nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi di governo.
Godono di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate.
Esercitano, con la commessa potestà di decisione, i compiti di propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
Sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati e dell'attuazione dei programmi formulati dagli organi di governo dell'ente. I dirigenti partecipano all'individuazione di detti obiettivi ed alla formulazione di detti programmi con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte tenuto conto delle analisi di fattibilità dei programmi medesimi.

77.2 Nei limiti delle attribuzioni delle unità organizzative cui sono preposti, competono ai dirigenti, fatta salva l'ulteriore previsione con regolamenti comunali che esplicitamente si richiamano al presente articolo:
a) l'elaborazione di studi e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi;
b) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo anche con l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso i terzi;
c) l'emanazione di atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza, quali relazioni, valutazioni e pareri tecnici, attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonchè autenticazioni e legittimazioni;
d) il dovere di iniziativa in ordine a tutte le proposte di deliberazione di amministrazione corrente, per assicurare la continuità delle forniture delle somministrazioni, dei servizi e dei lavori di manutenzione ordinaria, nonchè gli atti non provvedimentali esecutivi delle anzidette deliberazioni;
e) gli atti di gestione finanziaria comprendenti anche l'emanazione di provvedimenti autonomi di impegno di spesa, secondo i criteri prefissati annualmente con deliberazione della giunta, relativi a spese per l'ordinario funzionamento degli uffici; i provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di bilancio e le procedure per il recupero dei crediti;
f) l'elaborazione delle proposte di previsione di bilancio relative all'amministrazione corrente, nonchè, sulla base delle direttive programmatiche impartite dal Sindaco o dall'assessore competente, di tutte le altre previsioni di bilancio;
g) l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione od analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali o da deliberazioni comunali;
h) la stipulazione dei contratti, ivi compresa la conclusione dei contratti d'opera di cui all'art. 2222 c.c., in base alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990,
n.142 così come recepito dalla legge regionale n. 48/91; Per la presente materia non si applica il limite delle attribuzioni delle unità organizzative cui sono preposti;
i) in ogni provvedimento, ivi compresi gli impegni di spesa costituente atto dovuto in applicazione di norme di legge, di regolamenti, di deliberazioni, di contratti, nonchè gli atti esecutivi di precedenti deliberazioni relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture, prestazioni;
j) la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti con atti deliberativi o derivanti da contratti o convenzioni e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture, somministrazioni comprese quelle relative ad utenze e servizi ed appalti, nonchè ogni iniziativa sollecitatoria per l'adempimento di obblighi legali nei confronti del Comune, gli aggiornamenti previsti dalla legge o dal contratto riguardanti canoni di locazioni attivi e passivi, nonchè la liquidazione di spese condominiali.
k) gli atti successivi alla pubblicazione dei bandi di concorso che non sono di competenza di apposita commissione;
l) gli atti di gestione finanziaria, i provvedimenti di accertamento o riscossione delle entrate di bilancio, nonchè le procedure per i recuperi dei crediti;
m) i ricorsi e la resistenza in giudizio in materia di tributi comunali;
n) l'approvazione di collaudi e di certificati di regolare esecuzione dei lavori, nonchè dello svincolo di cauzioni nei casi in cui non si riscontrino maggiori spese in rapporto a quelle autorizzate;
o) i provvedimenti di congedo ordinario e straordinario e ogni altro atto di amministrazione e gestione del personale secondo la ripartizione delle competenze e le modalità stabilite dal regolamento;
p) la firma della corrispondenza per il disbrigo degli affari correnti, per la quale la legge non richieda espressamente la firma del capo dell'amministrazione;
q) i rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza;
r) le liquidazioni delle rette di ricovero di minori, anziani, invalidi e disabili.

77.3 Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dalla legge e dal regolamento.

77.4 I dirigenti preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla giunta su proposta del direttore generale che la formula in termini di unitarietà e di coerenza rispetto agli obiettivi prefissati. Il programma così definitivo costituisce il riferimento per la valutazione dell'attività dirigenziale ed uno dei riferimenti per il controllo di gestione.
I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla giunta, con scadenza periodica comunque non superiore all'anno, consuntive delle attività svolte in attuazione del programma di cui sono responsabili.

77.5 Nell'ambito della propria competenza i dirigenti dei settori individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale.
Sono responsabili del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici e dei servizi posti sotto la loro direzione, nonchè dell'osservanza dei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti assegnati al settore.

77.6 I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei dirigenti di settore.

77.7 Salvo diversa previsione regolamentare i dirigenti hanno facoltà di delegare, nei limiti fissati dalle norme sull'attribuzione delle mansioni, l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano i settori cui sono preposti.

 
Altri Articoli:
Art. 78 - Organizzazione degli Uffici
Art. 76 - Il Vice Segretario Comunale
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