Comuni Italiani Art. 18 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Acate (Provincia di Ragusa - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini acatesi

Statuto Comune di Acate

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 18 - Consiglieri Comunali
1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussistano alcune delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge, e come successivamente modificato all'art. 29. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio. I gruppi devono essere formati secondo quanto stabilito da apposito regolamento. Si dà facoltà alla presidenza del consiglio, in sede di conferenza dei capigruppo, di invitare anche consiglieri singoli non appartenenti a gruppi già costituiti comunque espressione di forze politiche e sociali presenti in consiglio.

5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato e di ottenere senza spese copia degli atti deliberativi. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

7. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni che saranno riportate al primo consiglio utile, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.

 
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