Comuni Italiani Art. 23 - Presidenza. Statuto Comunale di Acate (Provincia di Ragusa - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini acatesi

Statuto Comune di Acate

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 23 - Presidenza
Il consiglio comunale è presieduto dal presidente eletto con la procedura di cui all'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, subito dopo espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga.

In caso di sua assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente e in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Il presidente per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato ed idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.

Il presidente nel caso di votazioni segrete dovrà essere assistito da tre scrutatori, scelti dal consiglio comunale nel suo seno, con garanzia di un rappresentante della minoranza.

Il presidente può essere sfiduciato dal consiglio comunale:
1) la mozione di sfiducia al presidente del consiglio comunale, va motivata e presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati dall'ente. La stessa deve essere trattata e votata per una sola volta nell'arco di dodici mesi per ogni presidente eletto;
2) la seduta per la trattazione della mozione di sfiducia del presidente deve tenersi entro quindici giorni dalla richiesta;
3) la mozione viene approvata se votata dalla maggioranza dei consiglieri comunali assegnati;
4) la mozione, se votata favorevolmente, ha effetto immediato. La seduta decade e per la elezione del nuovo presidente valgono le norme in vigore;
5) analogamente si procede per la mozione di sfiducia al vice presidente del consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Deliberazioni
Art. 22 - Commissioni Consiliari
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