Comuni Italiani Art. 35 - Pubblicità delle Spese Elettorali. Statuto Comunale di Acate (Provincia di Ragusa - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini acatesi

Statuto Comune di Acate

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 35 - Pubblicità delle Spese Elettorali
In applicazione della normativa di cui all'art. 53, comma 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ciascun candidato alla carica di sindaco e ciascun candidato della lista a consigliere comunale è tenuto a presentare alla segreteria comunale entro la stessa data di presentazione delle candidature e delle liste una dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale, i redditi del coniuge non legalmente separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

Entro quarantacinque giorni dalla proclamazione i candidati eletti sono tenuti a depositare presso la segreteria comunale il rendiconto delle spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista fanno parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del Comune per il periodo di giorni 30.

 
Altri Articoli:
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Art. 34 - Obbligo di Astensione
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