Comuni Italiani Art. 7 - Le Funzioni Locali Comunali. Statuto Comunale di Acate (Provincia di Ragusa - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini acatesi

Statuto Comune di Acate

Titolo I - Disposizioni Generali
Capo II - Ruolo Finalitā e Funzioni del Comune
Art. 7 - Le Funzioni Locali Comunali
1. Il Comune č titolare di tutte le funzioni amministrative concernenti la comunitā comunale ed il proprio territorio; tali funzioni vengono esercitate nei limiti e nel rispetto di eventuali competenze riservate ad altri soggetti dalla legge statale e regionale.

2. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite armonizzandole alle condizioni locali.

3. Spettano al Comune tutte le funzioni e i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici.

4. Spettano in particolare al Comune le seguenti funzioni amministrative nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti:
a) pianificazione territoriale della circoscrizione comunale;
b) edilizia pubblica e privata;
c) viabilitā, traffico e trasporto;
d) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
e) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche;
f) raccolta e distribuzione delle acque;
g) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale, ed in particolare fiere e mercati, turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste;
h) sanitā, nell'ambito della distribuzione di funzioni di cui alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale;
i) servizi scolastici e di formazione professionale, nel rispetto delle competenze di cui al
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge regionale n. l del 2 gennaio 1979;
j) assistenza scolastica concernente le strutture, i servizi e le attivitā anche di supporto, destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, mediante la prosecuzione degli studi;
k) servizi socio-assistenziali e di beneficenza secondo quando previsto e nel rispetto delle competenze di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle leggi regionali n. 87 del 6 maggio 1981, n. 14 del 25 marzo 1986, n. 22 del 9 maggio 1986;
l) polizia amministrativa limitatamente alle funzioni di competenza comunale;
m) ogni altro servizio attinente la cura e gli interessi della comunitā comunale ed il suo sviluppo economico sociale;
n) tutte le altre funzioni ed i compiti amministrativi trasferite ai Comuni dalla Regione e giā esercitate dalla medesima non ricompresi nel comma 2 dell'articolo 31 e nell'articolo 33 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Competono al Comune i tributi, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti, salva ogni contraria disposizione di legge.

6. Per l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e tecniche trasferite, il Comune utilizza, nel rispetto dei relativi profili professionali, il personale con rapporto a tempo indeterminato giā assunto in esecuzione di specifiche disposizioni di legge regionali per le esigenze riconnesse alle articolate attivitā delegate.

 
Altri Articoli:
Art. 8 - Funzioni del Comune nel Settore dell'Assistenza e della Beneficenza
Art. 6 - Funzioni del Comune
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