Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale di coordinamento e disciplina della finanza pubblica. 1. Le norme dei regolamenti comunali che disciplinano l'attivitą impositiva dell'ente si ispirano ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212. 2. In particolare, le norme di cui al precedente comma: a) devono essere formulate in termini chiari e semplici; b) non potranno avere effetto retroattivo salvi i casi previsti dalla legge; c) se modificate da precedenti norme devono riportare il testo conseguentemente modificato. 3. L'amministrazione comunale adotta idonee iniziative volte a: a) agevolare la tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia tributaria mediante adeguata attivitą divulgativa; b) motivare adeguatamente i provvedimenti amministrativi; c) impostare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento; d) riconoscere il diritto di interpello del contribuente in materia di applicazione delle disposizioni tributarie. 4. Regolamenti concernenti i tributi comunali danno concreta attuazione ai principi enunciati nei precedenti commi del presente articolo. |