Comuni Italiani Art. 88 - Entrata in Vigore. Statuto Comunale di Acate (Provincia di Ragusa - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini acatesi

Statuto Comune di Acate

Titolo VI - Disposizioni Finali e Transitorie
Capo I - Statuto
Art. 88 - Entrata in Vigore
Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'ente, se posteriore.

Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle provincie regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.

Nelle more della applicazione della normativa di cui alla legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992, relativa alla elezione del sindaco e del consiglio comunale, alla composizione e funzionamento degli organi collegiali del Comune si applicano le norme e le disposizioni dell'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1965,
n. 16, come modificato dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, di cui all'allegato A).

 
Altri Articoli:
Art. 89 - Difesa Contro lo Statuto
Art. 87 - Interpretazioni
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