Comuni Italiani Art. 18 - Personale di Segreteria dei Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Cagliari (Provincia di Cagliari - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini cagliaritani

Statuto Comune di Cagliari

Titolo II - Organi di Governo
Art. 18 - Personale di Segreteria dei Gruppi Consiliari
1. La scelta del soggetto, ovvero dei soggetti, per la gestione degli affari di segreteria dei Gruppi consiliari può avvenire indifferentemente tra persone esterne all'Amministrazione comunale o tra dipendenti di quest'ultima.

2. Ove si tratti di persone individuate all'esterno dell'Am ministrazione comunale, il compenso da riconoscere agli stessi non può superare, al lordo, il costo annuo riferito a una unità di ruolo inquadrata nella VI q.f. ex D.P.R. n. 333/90.

3. Le operazioni di segreteria dei Gruppi affidate a soggetti esterni all'Amministrazione comunale sono regolate da apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione e i singoli interessati, previa deliberazione della Giunta comunale e su conforme indicazione dei Capigruppo consiliari circa i nominativi prescelti e la natura e descrizione delle funzioni agli stessi richieste. Il contenuto di tali funzioni è inserito in convenzione, che deve prevedere l'esclusione:
a) di qualsiasi dipendenza gerarchico-funzionale da una struttura burocratica;
b) della predeterminazione dell'orario entro il quale devono essere svolte le incombenze di segreteria;
c) della durata indeterminata dell'incarico.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
Art. 17 - Segreteria dei Gruppi Consiliari
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