Comuni Italiani Art. 20 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Cagliari (Provincia di Cagliari - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini cagliaritani

Statuto Comune di Cagliari

Titolo II - Organi di Governo
Art. 20 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio istituisce commissioni consiliari permanenti, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti. Ogni Commissione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Regolamento determina il numero, le competenze ed il funzionamento delle commissioni consiliari.

2. Commissioni temporanee, anche paritetiche, su argomenti specifici, sono istituite quando lo delibera la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Le proposte di deliberazione del Consiglio sono sottoposte preliminarmente all'esame delle Commissioni consiliari permanenti, nei termini previsti dal Regolamento.

4. Le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto voto unanime favorevole dalla Commissione competente, sono presentate al Consiglio Comunale unitamente ad estratto del verbale della Commissione e sono votate, senza discussione, salvo diversa richiesta anche di un solo Consigliere.

5. A tutte le Commissioni sono assicurati idonei ed adeguati mezzi strumentali e strutture per l'espletamento dei compiti d'istituto.

6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Commissioni Speciali
Art. 19 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
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