Comuni Italiani Art. 28 - Giunta. Statuto Comunale di Cagliari (Provincia di Cagliari - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini cagliaritani

Statuto Comune di Cagliari

Titolo II - Organi di Governo
Art. 28 - Giunta
1. La Giunta, nominata dal Sindaco, esercita collegialmente le funzioni ad essa attribuite dalla legge; è convocata e presieduta dal Sindaco che predispone l'Ordine del Giorno.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco. Le stesse funzioni possono essere svolte dall'Assessore anagraficamente più anziano.

3. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, stabilito dal Sindaco stesso, fino ad un massimo di un terzo dei Consiglieri assegnati.

4. Gli Assessori partecipano con diritto di parola alle sedute del Consiglio Comunale.

5. La Giunta adotta un regolamento per l'esercizio della propria attività.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Attribuzioni della Giunta
Art. 27 - Decadenza e Dimissioni dei Consiglieri
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