Comuni Italiani Art. 37 - Funzione Dirigenziale. Statuto Comunale di Cagliari (Provincia di Cagliari - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini cagliaritani

Statuto Comune di Cagliari

Titolo III - Organi Burocratici
Art. 37 - Funzione Dirigenziale
1. I Dirigenti attuano gli obiettivi e i programmi definiti dagli atti di indirizzo politico secondo i principi dell'efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Spetta ad essi la direzione degli uffici e dei servizi, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. A tal fine godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie loro assegnate.

2. Ad essi, limitatamente alle materie di propria competenza, fatta salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altri organi del Comune, spetta:
a) l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno;
b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
c) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
d) la stipulazione dei contratti;
e) l'assunzione degli impegni di spesa e le determinazioni a contrarre;
f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
j) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

3. I Dirigenti rispondono direttamente del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati dagli organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria di analisi e con autonome proposte.

4. I Dirigenti, preposti alle Divisioni, sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo e viene approvato dalla Giunta. Sono, altresì, tenuti a fornire secondo modalità previste dalla Giunta, periodici consultivi dell'attività svolta.

 
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Art. 36 - Incarichi di Collaborazione Esterna
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