| 1. Le qualifiche, funzioni e livelli professionali vengono definiti in conformitā ai principi fissati dalla legge, dallo Statuto e dai contratti di lavoro. 2. Il personale comunale č inserito in un unico organico ed č assunto mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla Legge per particolari tipi di professionalitā. 3. Nel rispetto dell'organico generale, la dotazione delle singole aree di attivitā del Comune č attuata con criteri di flessibilitā in rapporto alle esigenze individuate attraverso i carichi funzionali di lavoro o le rilevazioni oggettive che scaturiranno dall'analisi delle attivitā svolte per il raggiungimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione. |