Comuni Italiani Art. 52 - Componenti del Collegio dei Revisori. Statuto Comunale di Cagliari (Provincia di Cagliari - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini cagliaritani

Statuto Comune di Cagliari

Titolo V - Finanza e Contabilità
Art. 52 - Componenti del Collegio dei Revisori
1. Per i Revisori dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile nonché le stesse cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale. Non possono inoltre esercitare le funzioni di revisori i Consiglieri comunali e gli Amministratori comunali in carica e nel mandato immediatamente precedente, come pure coloro che abbiano un rapporto di prestazione d'opera, anche a carattere continuativo, con il Comune, Enti ed Istituzioni controllate dal Comune stesso o che in questi ricoprano cariche sociali. I Revisori dei conti del Comune di Cagliari non possono ricoprire analogo incarico presso altro Ente pubblico territoriale.

2. Le proposte di nomina dei Revisori devono essere adeguatamente motivate in relazione ai titoli ed alle capacità professionali richieste.

3. I verbali del Collegio sono pubblici.

4. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità di funzionamento, di decadenza, di revoca per inadempienza dei singoli membri e di reintegrazione del Collegio.

5. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di cui al D. L.vo 18/8/2000 n. 267 (T.U.EE.LL.)

 
Altri Articoli:
Art. 53 - Circoscrizioni di Decentramento Comunale
Art. 51 - Collegio dei Revisori
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