Comuni Italiani Art. 67 - Ammissibilità dei Referendum. Statuto Comunale di Cagliari (Provincia di Cagliari - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini cagliaritani

Statuto Comune di Cagliari

Titolo VII - Forme di Partecipazione
Art. 67 - Ammissibilità dei Referendum
1. Il Referendum promosso dal Comune è ammesso se il Consiglio ne delibera l'ammissibilità mediante mozione motivata, approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Il Referendum promosso dalle Circoscrizioni è deliberato con la stessa maggioranza di cui al 1° comma da almeno la metà più uno dei Consigli di Circoscrizione.

3. Il Referendum promosso dai cittadini è ammesso quando è richiesto da 5.000 elettori iscritti nelle liste del Comune di Cagliari.

4. La richiesta deve essere presentata al Sindaco da un comitato promotore composto da almeno 10 cittadini; entro 10 giorni la richiesta referendaria, prima della raccolta delle firme è sottoposta a giudizio di ammissibilità da parte di una Commissione composta dal Segretario generale, da un docente universitario esperto nella materia oggetto del referendum designato dall'Università e da un magistrato designato dal Presidente del tribunale Amministrativo Regionale che ne assume la Presidenza.

5. La raccolta delle firme deve avvenire entro tre mesi dal giudizio di ammissibilità.

6. Qualora al referendum abbia partecipato più del 50% degli aventi diritto e ove la proposta consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, il Sindaco, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum, iscrive all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale il relativo argomento.

 
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