Comuni Italiani Art. 70 - Intervento dei Soggetti Interessati nel Procedimento Amministrativo. Statuto Comunale di Cagliari (Provincia di Cagliari - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini cagliaritani

Statuto Comune di Cagliari

Titolo VIII - Garanzia nell'Attività Amministrativa
Art. 70 - Intervento dei Soggetti Interessati nel Procedimento Amministrativo
1. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

2. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento;
b) di presentare memorie scritte e documenti, purché pertinenti al procedimento;
c) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento.

3. Dell'audizione di cui alla lettera c del precedente comma, da tenersi entro 15 giorni dalla richiesta e comunque prima della emanazione dell'atto, deve essere redatto apposito verbale, firmato dal responsabile del procedimento e dall'intervenuto.

 
Altri Articoli:
Art. 71 - Motivazione degli Atti
Art. 69 - Procedimento Amministrativo
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