Comuni Italiani Art. 75 - Ufficio del Difensore Civico. Statuto Comunale di Cagliari (Provincia di Cagliari - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini cagliaritani
Statuto Comune di Cagliari
Titolo VIII - Garanzia nell'Attività Amministrativa
Art. 75 - Ufficio del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di proprio ufficio, composto da personale esecutivo e di concetto dipendente del Comune. É prevista la possibilità, per le più dirette mansioni di collaborazione, del ricorso di personale esterno assunto con contratto a tempo determinato pubblico o privato, come la stipula di convenzioni a termine per la previsione di collaborazioni esterne per la natura di alta specializzazione e contenuto di professionalità inerente la particolare funzione.

2. La dotazione organica dell'Ufficio del Difensore Civico è definita con Regolamento approvato dal Consiglio; la proposta alla Giunta dei nominativi dei collaboratori esterni è formulata dallo stesso Difensore Civico.

3. Il bilancio comunale dovrà prevedere appositi capitoli di spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico.

 
Altri Articoli:
Art. 76 - Gestione dei Servizi
Art. 74 - Elezione e Disciplina del Difensore Civico
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