Comuni Italiani Art. 80 - Azienda Speciale. Statuto Comunale di Cagliari (Provincia di Cagliari - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini cagliaritani

Statuto Comune di Cagliari

Titolo IX - Servizi
Art. 80 - Azienda Speciale
1. La gestione dei servizi, ove è richiesta particolare dinamicità e caratteristiche economiche-imprenditoriali, può essere esercitata a mezzo di aziende speciali.

2. La costituzione dell'azienda speciale viene deliberata dal Consiglio Comunale che, con l'approvazione dello Statuto aziendale, determina scopi e mezzi a sua disposizione, gli atti da sottoporre all'esame ed approvazione degli organi del Comune e le norme per la nomina e la revoca degli amministratori.

3. I piani-programmi, i bilanci ed i Conti Consuntivi, unitamente alle relazioni illustrative dei risultati conseguiti in corrispondenza dei costi sostenuti sono approvati dal Consiglio comunale.

4. Gli Amministratori sono scelti tra persone di provata capacità tecnica-amministrativa, restano in carica per la durata in carica del Sindaco che li ha nominati e continuano ad esercitare la loro funzione fino al rinnovo delle cariche.

5. Il direttore dell'azienda è nominato dall'organo deliberante dell'azienda.

 
Altri Articoli:
Art. 81 - Istituzioni
Art. 79 - Normativa dei Servizi
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