Comuni Italiani Art. 22 - Mezzi del Difensore Civico. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi

Statuto Comune di Pordenone

Titolo III - Difensore Civico
Art. 22 - Mezzi del Difensore Civico
1. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale.

2. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore civico, che ne diviene consegnatario.

3. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Indennità di Funzione
Art. 21 - Relazione al Consiglio Comunale
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