Comuni Italiani Art. 26 - Funzioni del Comune. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi

Statuto Comune di Pordenone

Titolo IV - Funzioni del Comune
Art. 26 - Funzioni del Comune
1. Il Comune č titolare di funzioni proprie.

2. Esercita, altresė, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Le Funzioni Proprie del Comune
Art. 25 - Funzionamento dell'Ufficio
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