Comuni Italiani Art. 45 - Competenza della Giunta. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi

Statuto Comune di Pordenone

Titolo V - Organi di Governo del Comune
Capo II - La Giunta Comunale
Art. 45 - Competenza della Giunta
1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nel governo del Comune e informa la propria attivitą ai principi della collegialitą, della trasparenza e dell'efficienza. Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. La Giunta adotta i provvedimenti di competenza per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale.

3. La Giunta delibera indirizzi, criteri e direttive cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Spetta alla Giunta deliberare l'autorizzazione a stare in giudizio e la nomina del legale.

 
Altri Articoli:
Art. 46 - Pubblicazione delle Deliberazioni della Giunta
Art. 44 - Mozione di Sfiducia
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