Comuni Italiani Art. 61 - Compiti dei Dirigenti. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi

Statuto Comune di Pordenone

Titolo VII - Organi Burocratici di Gestione ed Uffici
Capo II - Organizzazione del Personale
Art. 61 - Compiti dei Dirigenti
1. Spettano ai dirigenti comunali, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale. In particolare, sono attribuiti i ai dirigenti i seguenti compiti, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti dell'ente:
a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c. la stipulazione dei contratti;
d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f. l'attivazione dei procedimenti disciplinari, la contestazione degli addebiti e l'adozione della sanzione nell'ambito delle competenze previste dal regolamento ed in armonia con quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro;
g. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
h. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
i. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; gli atti a loro attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

2. Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e per opera di specifiche disposizioni legislative.

3. I dirigenti comunali, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi del Comune, perseguono gli obiettivi loro assegnati con autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti. Sono responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

 
Altri Articoli:
Art. 62 - Assunzione dei Dirigenti
Art. 60 - Dirigenza
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