| 1. Il Comune, di sua iniziativa o su richiesta motivata di altri soggetti pubblici o privati che se ne assumono il costo, puņ indire consultazioni di specifiche categorie di cittadini, su provvedimenti di loro interesse e con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi. 2. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio comunale. 3. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. |