Comuni Italiani Art. 23 - Commissioni di Indagine. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 23 - Commissioni di Indagine
1 - Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire commissioni di indagine sull'attività amministrativa del Comune, intendendosi per tale quella degli organi comunali, quella delle Circoscrizioni e quella delle Istituzioni o Aziende speciali.

2 - Il regolamento determina le modalità per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di indagine nell'ambito dei seguenti principi:
a) ciascun gruppo consiliare deve essere rappresentato;
b) la Commissione deve in ogni caso concludere i lavori con una relazione al Consiglio Comunale;
c) devono essere attribuiti alla Commissione almeno gli stessi poteri delle Commissioni Consiliari permanenti;
d) in mancanza di norma specifica devono valere le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti;
e) la presidenza della Commissione è attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Commissione delle Elette
Art. 22 - Commissioni Consiliari Permanenti
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