Comuni Italiani Art. 36 - Decadenza e Cessazione Anticipata della Giunta. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo III - Giunta Comunale e Sindaco
Sezione 1° - La Giunta Comunale
Art. 36 - Decadenza e Cessazione Anticipata della Giunta
1 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio assegnati al Comune.

2 - La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio assegnati e puņ essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Generale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Presidente del Consiglio.

3 - L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio.

4 - La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio Comunale oppure in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 37 - Cessazione di Singoli Componenti della Giunta
Art. 35 - Composizione e Presidenza
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