Comuni Italiani Art. 37 - Cessazione di Singoli Componenti della Giunta. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo III - Giunta Comunale e Sindaco
Sezione 1° - La Giunta Comunale
Art. 37 - Cessazione di Singoli Componenti della Giunta
1 - Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca;
d) decadenza.

2 - Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate in forma scritta al Sindaco, il quale le comunica al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Sono irrevocabili fin dal momento in cui sono assunte al protocollo del Comune.

3 - Il Sindaco procede alla revoca dei singoli assessori, quando non osservino gli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale o non svolgano un'azione amministrativa coerente al programma presentato per l'elezione del Sindaco e del Consiglio. Il provvedimento di revoca è comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, unitamente alle motivazioni.

4 - Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

 
Altri Articoli:
Art. 38 - Funzionamento della Giunta
Art. 36 - Decadenza e Cessazione Anticipata della Giunta
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