Comuni Italiani Art. 52 - Delega di Funzioni Amministrative. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo I - Circoscrizioni di Decentramento Comunale
Art. 52 - Delega di Funzioni Amministrative
1 - Il Consiglio Circoscrizionale approva, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento, i progetti preliminari delle opere pubbliche individuate dalla Giunta, in sede di predisposizione dell'elenco annuale dei lavori pubblici di cui alla legge 109/1994 e s.m.i., come aventi rilevanza specifica per la circoscrizione e riferite esclusivamente al suo territorio.

2 - Il Consiglio Comunale, contemporaneamente all'approvazione del bilancio di previsione, può delegare ulteriori funzioni amministrative agli organi delle circoscrizioni, nel rispetto del principio per cui all'organo politico spettano compiti di programmazione, indirizzo e controllo mentre l'attività gestionale è attribuita ai dirigenti e ai responsabili dei servizi.

3 - Gli atti deliberativi delle circoscrizioni adottati ai sensi del presente articolo sono soggetti alle forme di controllo interno previste dal comma 2, lettera B), del precedente art. 51. Il Regolamento stabilisce i casi e le modalità per l'intervento sostitutivo della Giunta Comunale nelle materie delegate ai Consigli Circoscrizionali.

 
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