Comuni Italiani Art. 55 - Riunioni e Assemblee. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo II - Istituti di Partecipazione
Sezione 2° - Riunioni, Assemblee, Consultazioni.
Art. 55 - Riunioni e Assemblee
1 - Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, partiti politici, associazioni, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2 - L'Amministrazione comunale e i Consigli Circoscrizionali facilitano l'esercizio del diritto di cui al precedente comma 1 mettendo a disposizione le strutture idonee. Le condizioni e le modalità d'uso, disciplinate da apposito regolamento, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3 - Per la copertura delle spese derivanti dall'uso di dette strutture può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

 
Altri Articoli:
Art. 56 - Consultazioni e Audizioni
Art. 54 - Partecipazione dei Cittadini
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