Comuni Italiani Art. 56 - Consultazioni e Audizioni. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo II - Istituti di Partecipazione
Sezione 2° - Riunioni, Assemblee, Consultazioni.
Art. 56 - Consultazioni e Audizioni
1 - Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione e l'audizione dei cittadini.

2 - La consultazione è rivolta a conoscere la volontà di categorie o settori della popolazione nei confronti di provvedimenti di loro interesse in materie di competenza locale.

3 - L'audizione consiste nella possibilità dei cittadini di essere ascoltati, a domanda, senza contraddittorio, dal Sindaco e dalla Giunta su questioni inerenti provvedimenti di loro interesse in materie di competenza locale.

4 - La consultazione e l'audizione si svolgono nei tempi, nei luoghi e con le modalità fissate dalla Giunta Comunale nell'ambito dei principi definiti dal Consiglio.

5 - I risultati delle consultazioni devono essere richiamati negli atti degli organi comunali ad esse correlati.

 
Altri Articoli:
Art. 57 - Istanze - Petizioni - Proposte
Art. 55 - Riunioni e Assemblee
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