Comuni Italiani Art. 6 - Tutela del Patrimonio Naturale, Storico, Culturale e Artistico. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo I - Disposizioni Generali
Art. 6 - Tutela del Patrimonio Naturale, Storico, Culturale e Artistico
1 - Il Comune promuove le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando iniziative per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause e lo stato di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2 - Il Comune tutela il patrimonio paesaggistico, storico, artistico e culturale, con particolare riferimento alla Biblioteca e al Museo, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, garantendone il godimento da parte della collettività e dei singoli e promuovendone lo sviluppo.

3 - Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione e sostiene l'attività di enti, organismi ed associazioni, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai cittadini singoli o associati. Favorisce altresì i collegamenti con comunità di italiani emigrati e residenti all'estero.

4 - Nei casi e con le modalità previsti da apposito regolamento il Comune contribuisce anche finanziariamente allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni culturali, organizzati dagli enti, organismi e associazioni di cui al comma 3.

 
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