Comuni Italiani Art. 62 - Diritto di Accesso agli Atti e ai Procedimenti. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo II - Istituti di Partecipazione
Sezione 4° - Informazione, Accesso agli Atti, Procedimento Amministrativo
Art. 62 - Diritto di Accesso agli Atti e ai Procedimenti
1 - Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2 - I documenti amministrativi contenenti i dati personali di cui alla legge 31.12.1996
n. 675 sono accessibili ai portatori di un interesse personale e concreto e per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

3 - È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

4 - Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed eventuale estrazione di copia dei documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalle legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

 
Altri Articoli:
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Art. 61 - Disciplina del Referendum
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