Comuni Italiani Art. 65 - Comunicazione di Avvio di Procedimento. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo II - Istituti di Partecipazione
Sezione 4° - Informazione, Accesso agli Atti, Procedimento Amministrativo
Art. 65 - Comunicazione di Avvio di Procedimento
1 - La comunicazione è inviata dal Responsabile del procedimento, contestualmente all'avvio dello stesso.

2 - La comunicazione deve indicare:
a) l'oggetto del procedimento, ovvero la definizione ed il contenuto dell'atto finale;
b) l'ufficio, il Responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati;
c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, con gli orari di apertura al pubblico;
c) il diritto di presentare memorie scritte e documenti ed i termini entro i quali poterlo fare.

3 - Gli Uffici ed i responsabili dei singoli procedimenti sono individuati dal Regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 66 - Diritto di Intervento nel Procedimento
Art. 64 - Avvio di Procedimento Amministrativo
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