Comuni Italiani Art. 67 - Diritti degli Interessati agli Atti Amministrativi. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo II - Istituti di Partecipazione
Sezione 4° - Informazione, Accesso agli Atti, Procedimento Amministrativo
Art. 67 - Diritti degli Interessati agli Atti Amministrativi
1 - I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente articolo hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62 del presente Statuto a proposito dei dati personali di cui alla legge 31.12.1996 n. 675;
b) di presentare memorie scritte e documenti, purchè pertinenti al procedimento;
c) di richiedere di essere ascoltati dal Responsabile del procedimento.

2 - Dell'audizione di cui alla lettera c) del precedente comma, che deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta e comunque prima dell'emanazione dell'atto, deve essere steso apposito verbale, firmato dal Responsabile del procedimento e dall'intervenuto.

 
Altri Articoli:
Art. 68 - Obbligo di Motivazione degli Atti
Art. 66 - Diritto di Intervento nel Procedimento
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