Art. 72 - Durata in Carica e Revoca del Difensore Civico. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi
Statuto Comune di Biella
Titolo III - Decentramento e Partecipazione Capo III - Difensore Civico
Art. 72 - Durata in Carica e Revoca del Difensore Civico
1 - Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2 - I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3 - Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.