Comuni Italiani Art. 72 - Durata in Carica e Revoca del Difensore Civico. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo III - Difensore Civico
Art. 72 - Durata in Carica e Revoca del Difensore Civico
1 - Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2 - I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3 - Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

 
Altri Articoli:
Art. 73 - Funzioni
Art. 71 - Elezione del Difensore Civico
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