Comuni Italiani Art. 75 - Relazione al Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo III - Difensore Civico
Art. 75 - Relazione al Consiglio Comunale
1 - Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2 - Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

3 - Un terzo dei componenti il Consiglio Comunale, con formale richiesta scritta, può chiedere al Difensore Civico di relazionare al Consiglio stesso o alle Commissioni competenti, circa fatti o comportamenti posti in essere da organi esecutivi, funzionari o dipendenti che risultino poter essere lesivi dei principi di imparzialità e correttezza, o che compromettono il buon andamento della vita amministrativa comunale. Il Difensore Civico, previa verifica degli stessi, effettuati gli interventi del caso, e accertata la non sussistenza di motivi di segretezza, relazionerà nella sede in cui è stato richiesto. La mancata risposta per motivi di segretezza deve essere adeguatamente motivata.

 
Altri Articoli:
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Art. 74 - Modalità d'Intervento
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