Comuni Italiani Art. 12 - Presidente del Consiglio. Statuto Comunale di Lecco (Provincia di Lecco - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lecchesi

Statuto Comune di Lecco

Capo II - Gli Organi Elettivi
Art. 12 - Presidente del Consiglio
1. Il presidente del consiglio è eletto fra i consiglieri comunali. Le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto. Viene eletto chi, nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, ottiene il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al comune. Qualora nessun consigliere raggiunga tale quorum, in altra unica seduta, da tenersi decorsi almeno 7 gg. dalla prima, si procederà a successive votazioni e risulterà eletto chi, alla prima votazione di detta seduta, avrà ottenuto il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al comune, oppure chi, nelle successive votazioni, otterrà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri. Le due sedute saranno convocate con un unico avviso. Qualora il presidente eletto decada dall'incarico, l'elezione del nuovo presidente, con le procedure di cui al precedente comma, dovrà aver luogo nella seduta successiva a quella in cui è avvenuta la cessazione dall'incarico.

2. Il presidente del consiglio comunale:
a) convoca il consiglio comunale. In presenza di una richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri, il consiglio va convocato entro 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti;
b) stabilisce, d'intesa con il sindaco e con la conferenza dei capigruppo, l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
c) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, nel rispetto dei diritti di ogni consigliere e in conformità alle disposizioni del regolamento per le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale e proclama la volontà consiliare;
d) ha la facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o riprendere le sedute del consiglio, di limitarne l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun consigliere;
e) ha la facoltà, sentito il parere del consiglio, di dare la parola a persone esterne all'assemblea;
f) attiva il lavoro delle commissioni consiliari e ne riceve le conclusioni;

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1. Viene eletto un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento di questi. In caso di contemporanea assenza o impedimento del presidente o del vice presidente, fungerà da presidente del consiglio il consigliere anziano.

4. Il presidente e il vice presidente del consiglio possono essere revocati su proposta motivata di almeno 1/3 e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Il presidente e il vice presidente del consiglio non possono rivestire contemporaneamente la carica di capogruppo e decadono automaticamente alla scadenza del mandato consiliare.

 
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