Comuni Italiani Art. 20/B - Libere Forme Associative. Statuto Comunale di Lecco (Provincia di Lecco - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lecchesi

Statuto Comune di Lecco

Capo III - Partecipazione Popolare, Decentramento e Diritti dei Cittadini
Art. 20/B - Libere Forme Associative
1. Il comune riconosce e valorizza le libere forme associative che hanno sede nel territorio comunale o che in esso svolgano le proprie attività per lo sviluppo sociale, economico imprenditoriale e sindacale, culturale, ricreativo e sportivo.

2. Le modalità di rapporto tra comune ed associazioni sono improntate ad un reciproco scambio di informazioni, anche con la creazione di gruppi di lavoro e di progetto, realizzato prima dell'assunzione degli atti deliberativi, fondamentali, finalizzato ad approfondire i problemi ed a definire le soluzioni migliori per garantire efficacia ed efficienza ai servizi da offrire alla collettività.

3. A tale scopo è istituito l'albo cui vengono iscritte a domanda, in tre distinte sezioni, le cooperative di solidarietà sociale, le forme associative riconosciute e le altre forme associative. Le modalità di iscrizione e di conferma sono normate dal regolamento sulla partecipazione e sull'accesso agli atti.

4. All'albo vengono iscritte tutte le associazioni che ne fanno domanda e depositano in comune lo statuto o atto sostitutivo di notorietà. Gli scopi sociali delle associazioni devono essere ispirati a valori democratici e perseguire interessi generali di crescita e sviluppo della società civile lecchese.

5. Il regolamento sulla partecipazione e sull'accesso agli atti stabilisce norme e criteri della verifica annuale dell'albo delle associazioni in base alla quale è stabilita la permanenza nell'albo. Tale verifica deve riguardare la reale effettuazione di programmi e attività.

6. Il suddetto regolamento definisce, inoltre, le forme e le modalità con le quali il comune intende valorizzare le diverse forme associative anche mediante l'erogazione di contributi economici finalizzati ed altri servizi a sostegno della loro attività e favorendone l'accesso alle strutture comunali.

7. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvederà, secondo quanto previsto da apposito regolamento e dalla normativa vigente, ad individuare, all'interno della stessa unità, un responsabile a cui affidare la tenuta dei rapporti con le varie forme associative.

 
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